Statuto.




Art.  1  -  E' costituita, ai sensi degli articoli 36. e seguenti del C.C. l'Associazione Culturale “Città Sonora".
Art.  2  -  L' Associazione è  apolitica, apartitica e senza scopo di lucro ed ha per scopo la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali, in particolare nel campo musicale, intese come mezzo di formazione intellettuale psichica e morale dei soci, mediante la promozione di ogni forma di attività atta all'esplicazione dei proponimenti sociali.
Art.  3  -  L'Associazione ha sede in Corte Orsetta 5, a Mestre VE.
Art.  4  -  L'Associazione si finanzia con: a. Le quote associative, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Dette quote non sono rivalutabili. b.Eventuali contributi da parte di Enti pubblici o privati. c.Proventi di gestione. d.Eventuali erogazioni, oblazioni o liberalità da parte di persone fisiche o giuridiche. e.Ogni altro provento comunque legalmente conseguito.
Art.  5 -  Il fondo di costituzione è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione della presente Associazione.
Art.  6 -  Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi di cui all'Art. 2 del presente statuto.
Art.  7 -  Soci maggiorenni possono assumere i poteri e le responsabilità sociali, convocando le assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione e godendo dell'elettorato attivo e passivo, secondo il principio del voto singolo di cui all'Art. 2532 secondo comma del codice civile.
Art.  8 -  Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa, la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio direttivo. La quota è intrasmissibile, salvo causa di morte.
Art.  9 -  L'ammissione a socio viene deliberata inappellabilmente e senza obbligo di motivazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 - In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Art. l1 -  La qualifica di socio dà diritto di partecipare. senza vincoli di temporaneità, all'attività dell'associazione, secondo i regolamenti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Il socio che commetta, entro e fuori dall'associazione, azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire dal C.D. proposto per l'esclusione.
Art. 13 -  L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto.
Art. 14 -  Sono organi dell'associazione: a) L'Assemblea generale. b) Il Consiglio Direttivo. c) Il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 15 - Le assemblee potranno essere Ordinarie e Straordinarie.
Art. 16 - La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Novembre di ogni anno.
Art. 17 - La   convocazione   dell'assemblea, oltre che dal C.D. o dal suo Presidente, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.
Art. 18 - L'assemblea dovrà essere convocata mediante affissione di apposito avviso all'albo dell'associazione, nonché con tutti i mezzi idonei ad informare della convocazione la totalità dei soci, almeno otto giorni prima della data di convocazione.
Art. 19 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il  versamento delle quote sociali. Nessun socio potrà    essere rappresentato da altri in assemblea.
Art. 20 - Eventuali modifiche del presente Statuto, nonché dei regolamenti interni dell'associazione potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di  almeno i quattro quinti dei votanti, i quali rappresentino la  metà più uno dei soci.
Art. 21 - L'assemblea ordinaria nomina il C.D. ed i Revisori dei conti.
Art. 22 - Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno ritenute valide con  la presenza della maggioranza dei soci. Le assemblee si riterranno altresì validamente costituite trascorsa un'ora da quella di convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 23 - Tutti i soci hanno il diritto alla informazione sulle deliberazioni degli organi associativi.
Art. 24 - Il C.D. è composto da dieci membri e nel proprio ambito nomina il Presidente ed il Vicepresidente. Nomina inoltre il Segretario ed il Tesoriere, anche al di fuori del proprio ambito. Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito. Il C.D. rimane in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice.
Art. 25 -  In caso di dimissioni di un consigliere subentrerà il primo dei non eletti.
Art. 26 -  Il  C.D. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri, senza formalità, allo scopo di svolgere i seguenti compiti: a) deliberare sull'ammissione dei soci. b) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per morosità o per indegnità, in conformità  a quanto stabilito dal presente Statuto. c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale. d) approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea e deliberare le quote associative annue. e) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci. f) redigere i regolamenti per l'attività sociale. g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari. h) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.
Art. 27 -  Il Presidente, per delega del C.D., dirige l'associazione e ne è  il rappresentante in ogni evenienza, salvo essere sostituito dal Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, oppure in  quelle mansioni per le quali il Vicepresidente venga appositamente delegato
Art. 28 -  Delle obbligazioni assunte dall'associazione rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in sua rappresentanza, nei limiti delle procure conferite.
Art. 29 -  Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del C.D., redige e conserva i verbali delle riunioni.
Art. 30 -  Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili e provvede alla  conservazione delle  proprietà dell'associazione nonché alle spese, da pagarsi su mandato del C.D..
Art. 31 - E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 32 - L'associazione è obbligata, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a devolvere  il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 33 -  I revisori dei conti (tre effettivi e due supplenti) sono nominati dall'assemblea. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con l'obbligo di riferirne al C.D..
Art. 34 -  La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 35 -  Per tutto quanto non previsto dal presente statuto o per quanto in esso potesse risultare  non conforme alla legislazione, si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia.