Art. 1 - E'
costituita, ai sensi degli articoli 36. e seguenti del
C.C. l'Associazione Culturale “Città Sonora".
Art. 2 - L' Associazione è
apolitica, apartitica e senza scopo di lucro ed
ha per scopo la pratica, lo sviluppo e la diffusione
di attività culturali, in particolare nel
campo musicale, intese come mezzo di formazione
intellettuale psichica e morale dei soci, mediante la
promozione di ogni forma di attività atta all'esplicazione
dei proponimenti sociali. Art. 3 -
L'Associazione ha sede in Corte Orsetta 5, a Mestre VE.
Art. 4 - L'Associazione si finanzia
con: a. Le quote associative, fissate annualmente dal
Consiglio Direttivo. Dette quote non sono rivalutabili.
b.Eventuali contributi da parte di Enti pubblici o privati. c.Proventi
di gestione. d.Eventuali erogazioni, oblazioni o liberalità
da parte di persone fisiche o giuridiche. e.Ogni altro
provento comunque legalmente conseguito. Art. 5
- Il fondo di costituzione è costituito
dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno
alla costituzione della presente Associazione.
Art. 6 - Possono essere soci dell'associazione
le persone fisiche e giuridiche che condividano gli
scopi di cui all'Art. 2 del presente statuto. Art.
7 - Soci maggiorenni possono assumere i
poteri e le responsabilità sociali, convocando
le assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione
e godendo dell'elettorato attivo e passivo, secondo
il principio del voto singolo di cui all'Art. 2532 secondo
comma del codice civile. Art. 8 - Tutti
i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa,
la cui entità e le cui modalità di pagamento
vengono deliberate annualmente dal Consiglio direttivo.
La quota è intrasmissibile, salvo causa di morte.
Art. 9 - L'ammissione a socio viene deliberata
inappellabilmente e senza obbligo di motivazione dal
Consiglio Direttivo. Art. 10 - In caso di domande
di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse
dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà
parentale. Art. l1 - La qualifica di socio
dà diritto di partecipare. senza vincoli di temporaneità,
all'attività dell'associazione, secondo i regolamenti
stabiliti dal Consiglio Direttivo. Art. 12 - Il
socio che commetta, entro e fuori dall'associazione,
azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta
costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio,
può venire dal C.D. proposto per l'esclusione.
Art. 13 - L'esercizio sociale va dal 1 Settembre
al 31 Agosto. Art. 14 - Sono organi dell'associazione:
a) L'Assemblea generale. b) Il Consiglio Direttivo.
c) Il Collegio dei revisori dei conti. Art. 15 -
Le assemblee potranno essere Ordinarie e Straordinarie.
Art. 16 - La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà
normalmente entro il 30 Novembre di ogni anno.
Art. 17 - La convocazione dell'assemblea,
oltre che dal C.D. o dal suo Presidente, potrà
essere richiesta dalla metà più uno dei
soci, che potranno proporre l'ordine del giorno; in
tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro
30 giorni. Art. 18 - L'assemblea dovrà essere
convocata mediante affissione di apposito avviso all'albo
dell'associazione, nonché con tutti i mezzi idonei
ad informare della convocazione la totalità dei
soci, almeno otto giorni prima della data di convocazione.
Art. 19 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie
e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola
con il versamento delle quote sociali. Nessun
socio potrà essere rappresentato
da altri in assemblea. Art. 20 - Eventuali modifiche
del presente Statuto, nonché dei regolamenti
interni dell'associazione potranno essere discusse e
deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci
e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni
inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno
i quattro quinti dei votanti, i quali rappresentino
la metà più uno dei soci.
Art. 21 - L'assemblea ordinaria nomina il C.D. ed i
Revisori dei conti. Art. 22 - Tanto l'assemblea
ordinaria che quella straordinaria saranno ritenute
valide con la presenza della maggioranza dei
soci. Le assemblee si riterranno altresì validamente
costituite trascorsa un'ora da quella di convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti. Art. 23 -
Tutti i soci hanno il diritto alla informazione sulle
deliberazioni degli organi associativi. Art. 24
- Il C.D. è composto da dieci membri e nel proprio
ambito nomina il Presidente ed il Vicepresidente. Nomina
inoltre il Segretario ed il Tesoriere, anche al di fuori
del proprio ambito. Tutti gli incarichi sociali
si intendono esercitati a titolo gratuito. Il C.D. rimane
in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza
semplice. Art. 25 - In caso di dimissioni
di un consigliere subentrerà il primo dei non
eletti. Art. 26 - Il C.D. si riunisce
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o
lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri,
senza formalità, allo scopo di svolgere i seguenti
compiti: a) deliberare sull'ammissione dei soci. b)
proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per morosità
o per indegnità, in conformità a
quanto stabilito dal presente Statuto. c) assumere le
deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante
l'attività sociale. d) approvare annualmente
un rendiconto economico e finanziario da sottoporre
all'assemblea e deliberare le quote associative annue.
e) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci
da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea
straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto
dai soci. f) redigere i regolamenti per l'attività
sociale. g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti
disciplinari che si dovessero rendere necessari. h)
curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione
dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal
presente statuto, la straordinaria amministrazione.
Art. 27 - Il Presidente, per delega del C.D.,
dirige l'associazione e ne è il rappresentante
in ogni evenienza, salvo essere sostituito dal Vicepresidente
in caso di sua assenza o impedimento, oppure in quelle
mansioni per le quali il Vicepresidente venga appositamente
delegato Art. 28 - Delle obbligazioni assunte
dall'associazione rispondono personalmente e solidalmente
le persone che hanno agito in sua rappresentanza, nei
limiti delle procure conferite. Art. 29 -
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni
del Presidente e del C.D., redige e conserva i verbali
delle riunioni. Art. 30 - Il tesoriere cura
l'amministrazione dell'associazione, si incarica della
riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali
contabili e provvede alla conservazione delle
proprietà dell'associazione nonché
alle spese, da pagarsi su mandato del C.D.. Art.
31 - E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto
di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'associazione,salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge. Art. 32 - L'associazione è obbligata,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a devolvere
il proprio patrimonio ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996,
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 33 - I revisori dei conti (tre effettivi
e due supplenti) sono nominati dall'assemblea. Ad essi
è demandato il controllo della gestione finanziaria,
con l'obbligo di riferirne al C.D.. Art. 34
- La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 35 - Per tutto quanto non previsto dal
presente statuto o per quanto in esso potesse risultare
non conforme alla legislazione, si fa riferimento
alle norme di legge applicabili in materia. |